(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 16 ottobre 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'

   1.  La  Provincia  autonoma di Trento, per la valorizzazione della
sua speciale autonomia, riconosce la cultura quale fattore strategico
per  lo  sviluppo  sociale  ed  economico  della  comunita'  e per il
miglioramento  del  benessere individuale e collettivo, nonche' quale
strumento  di  sostegno  alla  conoscenza,  alla consapevolezza, alla
creativita', all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.
   2. Questa legge disciplina le attivita' culturali della provincia,
nonche' quelle di rilievo provinciale, anche proposte o realizzate da
altri  soggetti,  finanziate  in  tutto  o  in parte dalla provincia,
assicurando in ogni caso il pluralismo e la liberta' di espressione.
   3.   La  Provincia  orienta  le  proprie  politiche  culturali  al
perseguimento delle seguenti finalita':
   a)  migliorare  la  qualita'  della vita individuale e collettiva,
favorendo  i  processi  di  coesione  sociale  e  di conoscenza quale
elemento strategico per la crescita della comunita';
   b)  garantire  condizioni  di  pari  opportunita'  di accesso e di
partecipazione  alle attivita' culturali, sociali e del tempo libero,
senza  discriminazioni  sociali, culturali e fisiche, e sviluppare la
cultura della parita' dei generi;
   c)   promuovere   la  creativita',  l'innovazione  e  lo  sviluppo
sostenibile;
   d)  coinvolgere le istituzioni, le autonomie locali, gli operatori
culturali  e  i  soggetti economici nell'elaborazione degli indirizzi
delle  attivita'  culturali  attraverso  strumenti  di programmazione
partecipata;
   e) favorire la progettualita' innovativa e la qualita' del sistema
culturale    trentino,   promuovendo   l'efficacia   e   l'efficienza
nell'organizzazione  delle  attivita'  culturali, anche attraverso la
valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio;
   f) sostenere e valorizzare l'associazionismo al fine di perseguire
lo  sviluppo  diffuso  e partecipato della cultura, favorendo il piu'
ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.
   4.   La  provincia,  in  particolare,  valorizza  le  specificita'
culturali  delle  popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e
cimbra   residenti   nel   territorio   della  provincia  di  Trento,
promuovendone  l'integrazione  con  gli interventi previsti da questa
legge.